Regione Veneto POR FESR: contributi per investimenti – Imprese del settore manifatturiero e dell’artigianato di servizi DGR 769/2019

Il Bando ha una dotazione finanziaria iniziale, per l’anno in corso, pari ad euro 16.000.000,00€, così distribuiti:

  • Sportello A “Industria 4.0” – Interventi che prevedono spese ammissibili per l’acquisto di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale rispondenti al modello c.d. “Industria 4.0”: euro 8.000.000,00;
  •  Sportello B – Interventi che NON prevedono spese ammissibili per l’acquisto di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale rispondenti al modello c.d. “Industria 4.0”: euro 8.000.000,00.

La domanda potrà essere presentata a partire:

  • Per lo sportello A “Industria 4.0”: dalle ore 10.00 di martedì 9 luglio 2019 fino alle ore 17.00 di martedì 16 luglio 2019.
  • Per lo sportello B: dalle ore 10.00 di giovedì 18 luglio 2019 fino alle ore 17.00 di giovedì 25 luglio 2019.

Valutazione delle domande

L’istruttoria sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande sino ad esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione. La Regione si riserva di riaprire i termini di presentazione delle domande in relazione alle risorse disponibili.

Destinatari

PMI che non siano start up innovative, che non abbiamo già beneficiato di agevolazioni previste dall’azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020,  che non si trovino “in difficoltà” (così come definito all’art 2 sub 18 del Regolamento UE n. 651/2014) con unità operative interessata all’investimento all’interno del territorio regionale e con codice ateco 2007 primario e/o secondario rientrante in questa lista

 

interventi ammissibili

Sono ammissibili i progetti volti a introdurre innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, ad ammodernare i macchinari e gli impianti e ad accompagnare i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale anche attraverso lo sviluppo di business digitali. Il progetto ammesso all’agevolazione deve essere concluso e operativo entro il termine perentorio del 4 maggio 2021.

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente al 09/07/2019 e  relative all’acquisto, o all’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni tangibili, di beni intangibili e per il sostegno all’accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale rientranti nelle seguenti voci:

a) macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale nuovi di fabbrica funzionali alla realizzazione del progetto proposto.
Sono comprese anche le relative spese di trasporto e installazione presso l’unità operativa in cui si realizza il progetto. Le spese di installazione comprendono anche gli interventi di impiantistica strettamente necessari al corretto funzionamento dei macchinari e degli impianti produttivi ammissibili a contributo.
Le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina, di un impianto o di una attrezzatura, concorrono alla spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.
Rientrano nella voce macchinari, purché di categoria ambientale Euro 6 e immatricolati per uso proprio, anche gli autoveicoli per uso speciale e i mezzi d’opera di cui all’art. 54, comma 1, lett. g (autoveicoli speciali) e n (mezzi d’opera) del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. “Codice della Strada”; per quanto riguarda gli autoveicoli ad uso speciale, sono ammessi esclusivamente i veicoli di seguito indicati:

a)autospazzatrici
b) autospazzaneve;
c) autoinnaffiatrici;
d) autoveicoli scala e autoveicoli per riparazione linee elettriche;
e) autoveicoli gru;
f) autoveicoli per il soccorso stradale;
g) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
h) autoveicoli per disinfezioni;
i) autosaldatrici;
j) autoscavatrici;
k) autoperforatrici;
l) autosega;
m) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
n) autopompe per calcestruzzo.

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, brevetti e know-how concernenti nuove tecnologie di prodotti, processi produttivi e servizi forniti, funzionali alla realizzazione del progetto proposto.
Il complesso di tali spese è ammesso nel limite massimo del 50% delle spese di cui alla lettera a) ed entro il limite massimo di euro 100.000,00;
c) consulenze specialistiche relativamente a:

c.1) servizi a supporto di logistica, marketing, contrattualistica, pagamenti, gestione interna ed esterna (clienti, fornitori, progettisti, rivenditori, ecc.), gestione degli acquisti e dei rapporti con i fornitori da parte dell’impresa (e-procurement nella forma del Business to Business – B2B);
c.2) implementazione di percorsi di eco-innovazione e percorsi di eco-design, limitatamente alle analisi dei prodotti, dei processi e dei servizi offerti dal punto di vista delle caratteristiche ambientali (Valutazione del ciclo di vita – LCA), dei costi, delle funzioni, della qualità e per introdurre soluzioni innovative “verdi” con il supporto delle tecniche di eco-progettazione;
c.3) servizi di consulenza tecnologica, manageriale e strategica mirati a specifici progetti unitari di sviluppo aziendale che possono prevedere anche la figura del Temporary Manager e/o del Manager di rete.
Le spese per consulenze specialistiche sono ammesse nel limite massimo del 20% delle spese di cui alla lettera a); è ammissibile una sola consulenza per tipologia e la relativa spesa è ammessa entro il limite massimo di euro 5.000,00  con esclusione di eventuali tasse, imposte e spese anticipate.

d) spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da Accredia o da corrispondenti soggetti esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni di sistemi di gestione e processi di valutazione (life-cycle-assessment) in conformità alle norme UNI EN ISO 14001:2004 e/o del Sistema di Gestione Ambientale secondo il Regolamento EMAS III, UNI ISO 14040:2006 e UNI ISO 14044:2006;

e) premi versati per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, purché relative alla fideiussione per progetti relativi al presente Bando. Il complesso di tali spese è ammesso nel limite massimo del 10% delle spese di cui alla lettera a).

 

Spese non ammissibili

I beni e i servizi devono essere acquistati, o acquisiti nel caso di operazioni di leasing finanziario, da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. In particolare:
a) l’impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
b) non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti,6 nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo sono presenti soci, amministratori, dipendenti dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti;
c) non possono essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che sono e/o si sono trovate, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione , nelle condizioni di essere considerate tra loro “controllate” o “collegate” (articolo 2359 del codice civile) o sono entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 %, da medesimi altri soggetti.

 

Agevolazioni

L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione del progetto ed è concessa:

  • nel limite massimo di euro 150.000,00  corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari o superiore a euro 500.000,00;
  • nel limite minimo di euro 18.000,00  corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari a euro 60.000,00.

Non sono ammesse le domande di partecipazione i cui progetti comportano spese ritenute ammissibili per un importo inferiore a euro 60.000,00.
In fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile deve essere almeno pari al 70% dell’importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione all’agevolazione e non inferiore a euro 60.000,00.

 

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento “de minimis” n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Divieto di cumulo
Le agevolazioni previste dal presente Bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5 Reg. (UE) N. 1407/2013).

Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa degli aiuti previsti dal presente Bando con agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di Stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese (ad esempio l’”iper-ammortamento” di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232).

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